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O.P.C.M. 29/04/2005 n. 3429
3. Il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004 č autorizzato a compiere tutti gli atti inerenti all'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 7. OPCM 29/04/2005 n. 3429 Disposizioni urgenti di protezione civile.
1. I prefetto di Chieti, commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005, in ragione della complessitā delle iniziative da porre in essere per il superamento del contesto critico in esame, č autorizzato, altresi', ad avvalersi per gli aspetti tecnici di un esperto in scienze geologiche appartenente alla pubblica amministrazione; per tali attivitā al predetto soggetto č corrisposto un compenso mensile pari al 40% del trattamento stipendiale in godimento, con oneri posti a carico dei fondi del commissario delegato.
Art. 8.
1. Il prefetto di Genova, nominato commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2005, č autorizzato a richiedere l'apertura di un'apposita contabilitā speciale all'uopo istituita con le modalitā previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Nella predetta contabilitā speciale dovranno confluire le risorse finanziarie, assegnate o acquisite ai sensi delle ordinanze indicate in premessa, ed ancora disponibili sulla contabilitā speciale del dott. Stefano Leoni, in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilitā generale dello Stato relative alle contabilitā speciali.
Art. 9.
1. Per il potenziamento dei servizi pubblici volto a soddisfare le maggiori esigenze connesse alle celebrazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2005, le disposizioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3423 del 5 aprile 2005 si applicano anche al personale delle aziende Trambus, Acea distribuzione, Ato2. Ama, Metro, Atac, Sita e Sta, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2005 Il Presidente: Berlusconi
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitā
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilitā, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamitā, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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